Imu 2020, acconto entro il 16 giugno: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
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Nessuna proroga per la "nuova" Imu: esenti dal pagamento solo alberghi, pensioni e immobili che ospitano attività del settore turistico
Martedì 16 giugno. È questa la data cerchiata in rosso per i proprietari degli immobili: entro quel giorno dovranno infatti mettere mani al portafoglio perché è l'ultimo giorno utile per versate la prima rata di acconto dell'Imu. La tanto sperata proroga a causa dell'emergenza coronavirus infatti non è arrivata.
Ma attenzione, non tutti dovranno pagare l'imposta. In virtù delle novità introdotte dal decreto Rilancio, infatti, sono esenti dal pagamento alberghi, pensioni (categoria catastale D2) e immobili che ospitano attività del settore turistico. Resta ovviamente l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.
La principale novità di quest'anno è l'abolizione della Tasi che è andata a confluire appunto nella "nuova" Imu. L’acconto della nuova tassa deve essere pagato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l’anno 2019.
A fare chiarezza sulle modalità di versamento ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29 /E del 29 maggio 2020 che contiene le istruzioni per il versamento dell'Imu tramite la compilazione del modello F24 e del modello F24 enti pubblici, indicando anche gli specifici codici tributo per ogni categoria di immobile.
Utilizzando i codice tributo dell'Imu 2020 sper il versamento dell'Imu 2020 si deve prendere in considerazione la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
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