Imu 2020, acconto entro il 16 giugno: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Imu 2020, acconto entro il 16 giugno: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Nessuna proroga per la "nuova" Imu: esenti dal pagamento solo alberghi, pensioni e immobili che ospitano attività del settore turistico

Martedì 16 giugno. È questa la data cerchiata in rosso per i proprietari degli immobili: entro quel giorno dovranno infatti mettere mani al portafoglio perché è l'ultimo giorno utile per versate la prima rata di acconto dell'Imu. La tanto sperata proroga a causa dell'emergenza coronavirus infatti non è arrivata.

Ma attenzione, non tutti dovranno pagare l'imposta. In virtù delle novità introdotte dal decreto Rilancio, infatti, sono esenti dal pagamento alberghi, pensioni (categoria catastale D2) e immobili che ospitano attività del settore turistico. Resta ovviamente l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.

La principale novità di quest'anno è l'abolizione della Tasi che è andata a confluire appunto nella "nuova" Imu. L’acconto della nuova tassa deve essere pagato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l’anno 2019. 

A fare chiarezza sulle modalità di versamento ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione  n. 29 /E del 29 maggio 2020 che contiene le istruzioni per il versamento dell'Imu tramite la compilazione del modello F24 e del modello F24 enti pubblici, indicando anche gli specifici codici tributo per ogni categoria di immobile.

Utilizzando i codice tributo dell'Imu 2020 sper il versamento dell'Imu 2020 si deve prendere in considerazione la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  •  nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Ultima modifica ilVenerdì, 19 Giugno 2020 12:16
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