Acquisto di un immobile adiacente: ok alle agevolazioni prima casa

Acquisto di un immobile adiacente: ok alle agevolazioni prima casa

Il chiarimento arriva direttamente dell'Agenzia delle Entrate: ma non vale in caso di demolizione dell'intero fabbricato.

Le agevolazioni prima casa restano invariate se si acquista un immobile adiacente a quello di proprietà? La risposta è sì, ma ovviamente con delle condizioni ben precise. A chiarirlo è la risposta n.113 del 21 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate che mette sotto la lente d'ingrandimento proprio l'ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare "facente parte del medesimo fabbricato nel quale è situata la prima casa".

Nel testo, infatti, è specificato che le agevolazioni prima casa possono essere riconosciute "unicamente nel caso in cui l'acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti" dalla nota II-bis, "a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9".

Attenzione, però. L'istituto specifica chiaramente che le agevolazioni prima casa non possono essere riconosciute nel caso di demolizione dell'intero fabbricato, "nel quale sono situate la propria prima casa di abitazione e l'ulteriore unità acquistata, ed edificare sull'area di risulta della demolizione un villino". Il motivo è semplice: l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione "non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione. Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente prima casa di abitazione o ad un accorpamento della preesistente prima casa".  

Ultima modifica ilGiovedì, 30 Aprile 2020 08:05
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