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Divisori e separé

Divisori e separé permettono di creare nuovi ambienti all'interno di stanzeampie e di donare un po' di privacy in più. 

Ci sono una gran varietà di separé per tutti i gusti/stili e perchè no, anche a costo zero, creati dunque con materiali di recupero come pallet, tavole di compensato, dischi in vinile, vecchie porte, finestre, stoffe, corde e tanto altro.

La scelta del notro separé o divisorio è caratterizzata dallo stile della nostra casa. Qui toveremo alcune idee da adattare al vostro stile e magari da realizzare con attraverso la vostra fatasia con un po' di manualità.

UNO STILE GIAPPONESE?

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DIVISORI CON DOPPIA FUNZIONE?

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https://www.greenme.it/abitare/eco-fai-da-te/14263-divisori-separe-riciclo-creativo

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DIVISORI SHABBY CHIC

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PER AMBIENTI RUSTICI O ETNICI

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divisori 3 corde 1

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una vecchia porta

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separe con materiale di riciclo 14

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parete

https://tempolibero.pourfemme.it/foto/riciclo-creativo-di-vecchie-persiane_3029_5.html

cassette per separare gli spazi 294106

https://progetti.habitissimo.it/progetto/come-delimitare-gli-spazi-e-creare-diversi-ambienti-in-casa

separe con rami

https://www.designmag.it/foto/separe-in-legno-per-interno_9697.html

 

Se tutti questi esempi hanno stimolato la vostra creatività armatevi di porte, legnetti, corde e carta e date vita il vostro separé!

La mia tettoia è abusiva?

Per costruire una tettoia è necessario chiedere l’autorizzazione al Comune, senza il permesso a costruire, la tettoia si considera abusiva.

Oltre a rispondere del reato di abuso edilizio, chi ha costruito la tettoia senza la licenza del Comune correrà il rischio di vedersi la tettoia del vicino a meno di tre metri da quella propria.

Questo perché le distanze minime tra tettoie (che devono essere di tre metri) si calcolano avendo, come punti di riferimento, le tettoie solo se queste sono in regola con le autorizzazioni amministrative; invece, se la tettoia è illegale, il calcolo della distanza si deve fare dal muro della casa cui la tettoia è ancorata.

Chi vuole costruire una tettoia, anche se ancorata al muro della propria abitazione, deve prima chiedere il permesso di costruire al Comune (è il cosiddetto titolo edilizio).

Vediamo cosa deve fare il proprietario quando una tettoia è abusiva. 

Solo le tettoie di modestissime dimensioni, che coprono ad esempio lo spazio strettamente necessario a non farsi bagnare dalla pioggia quando si apre la porta di casa, possono essere eseguite liberamente.

Diversamente la tettoia è abusiva quando sia dimensioni oggettivamente notevoli, anche se facilmente smontabile. “Abusiva” significa che chi la costruisce risponderà del reato di abuso edilizio e, salvo che l’illecito vada in prescrizione (5 anni se c’è stato rinvio a giudizio), subirà una condanna penale.

Il proprietario che ha costruito una tettoia abusiva deve demolirla se non vuole subire un processo penale per abuso edilizio. Lo deve fare anche se ha trovato la tettoia già realizzata dal precedente proprietario dell’immobile (salvo, in questo caso, il diritto a chiedergli il risarcimento del danno). 

È possibile chiedere la sanatoria della tettoia abusiva, ma a condizione che la costruzione fosse già in regola con il piano regolatore urbano e che l’opera sia da considerarsi “abusiva” solo perché – per dimenticanza, ignoranza o qualsiasi altra ragione – non è stata richiesta l’autorizzazione al Comune, autorizzazione che comunque, per poter ottenere la sanatoria, poteva ben essere concessa. Se invece, anche se prima della costruzione, il Comune non avrebbe mai dato l’autorizzazione, ritenendo la tettoia contraria agli strumenti urbanistici, allora non si può mai chiedere la sanatoria.

In ultima analisi, chi ha costruito la tettoia abusiva può evitare la condanna penale solo se il reato, nel frattempo, si è prescritto. La prescrizione scatta dopo 4 anni oppure, se c’è stato rinvio a giudizio, dopo 5 anni.

Peraltro, anche qualora subentri la prescrizione, l’obbligo di demolizione della tettoia abusiva può essere intimato dal Comune in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi anni.

La tettoia si considera come una costruzione a tutti gli effetti; per cui deve stare a una distanza di tre metri dalla costruzione del vicino. Se anche il vicino ha, a sua volta una tettoia, la distanza minima tra le due tettoie deve essere di non meno di tre metri.

Ad esempio, se due vicini di casa decidono di costruire una tettoia lo possono fare a condizione che tra le stesse sia rispettata questa distanza minima. Se uno dei due l’ha già costruita, l’altro non può farlo se, costruendo la sua, la distanza tra i due spioventi dovesse ridursi a meno di tre metri. Insomma, in presenza di tettoie, la distanza minima di 3 metri che deve sempre essere sussistente tra le costruzioni confinanti, si calcola non dalla muratura delle due abitazioni, ma dall’ultimo centimetro delle tettoie stesse.

Ma che succede se una delle due costruzioni è abusiva? Mettiamo che il mio vicino di casa abbia costruito una tettoia senza chiedere il permesso edilizio (che, come noto, è necessario per poter edificare tale tipo di manufatto): da dove devo calcolare la distanza minima per costruire la mia tettoia? In questo caso la regola è che non si deve tenere conto della tettoia abusiva; per cui la distanza va calcolata dalle pareti longitudinali dell’abitazione cui la tettoia abusiva si riferisce.

Il principio da tenere in considerazione è che, chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo.

Anche se il Comune non ha vigilato, dando così la possibilità di realizzare una struttura che non sarebbe dovuta esistere, deve sempre tener conto del principio che chi vuole realizzare opere lecite, non può essere penalizzato da chi vuole fare il furbo. Pur realizzata, l’opera abusiva resta comunque tale. Se si dovesse tenere conto solo dei tre metri di distanza, la struttura lecita dovrebbe così essere costruita più indietro. E questo capovolgerebbe, secondo la giurisprudenza, «ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite».

 

Il discorso è diverso se la struttura illecita è solo frutto di una trasformazione. Ad esempio, se un balcone diventa una veranda, mantenendo però le stesse dimensioni del primo manufatto, il conteggio della distanza non subisce variazioni. Lo ha chiarito la Cassazione: in materia di trasformazione del balcone in veranda, la suprema corte ha ritenuto che non si debba applicare la norma sulle distanze minime purché detta veranda sia elevata sino alla soglia del balcone sovrastante e insista esattamente nell’area del balcone, senza debordare dal suo perimetro.

La distanza dal confine si calcola tra piani verticali ideali. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Partendo dalla linea di confine faccio finta che da questa si alzi un piano, una sorta di parete invisibile. La stessa parete invisibile la si fa partire dall’estremità del manufatto. La distanza tra queste pareti invisibili è la distanza tra piani verticali ideali, che va rispettata anche nel sottosuolo.

Quando sul confine esiste un muro divisorio che appartiene in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza dal confine deve essere misurata tra il manufatto ed il confine effettivo; se invece il muro divisorio è comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto.

 

 

tratto da: https://www.laleggepertutti.it/142674_quando-una-tettoia-e-abusiva

Sette consigli per una casa fresca d'estate!

Il caldo in estate arriva anche a quaranta gradi e se in casa non avete un condizionatore, riuscire a sopravvivere alle temperature sahariane di casa diventa una vera missione impossibile!

Niente paura, ci sono dei trucchetti per mantenere fresca la casa in estate, piccoli accorgimenti che rendono la casa molto più piacevole.

1. Finestre aperte solo di notte

Il primo trucco è tenere lontana da casa l’aria calda esterna: aprite quindi tutte le finestre durante la notte ma alle 10 di mattina chiudete tutto. Vi sembrerà starno ma riuscirete a mantenere l’ambiente molto più fresco. Non chiudete solo le finestre ma copritele con tende oppure abbassando le tapparelle in modo che non arrivi nemmeno il sole diretto in casa.

2. Staccate le spine
Imparate a staccare la spina di tutti gli oggetti elettrici che non state usando in casa: non solo consumano preziosa energia ma scaldano l’ambiente.

3. Via il superfluo
Il tappetto, i cuscini e tutti quelli elementi d’arredo che vi fanno sentire caldo e che trattengono il calore. Più chiari sono gli spazi, più freschi vi sembreranno.

4. Le piante 
Fiori e piante sono infatti in grado di mantenere la zona che le circonda più fresca: raggruppate più piante possibili sul balcone in modo che quando aprirete le finestre di sera invece di avere una vampata di calore del cemento, avrete una piacevole e fresca brezzolina! 

5. Pale e ventole.
Per poter veramente sopravvivere ai caldi più torridi dovrete almeno procurarvi un ventilatore: non puntatevelo proprio in faccia, se volete rinfrescare ancora un po’ mettete davanti alla corrente d’aria che crea il ventilatore una bacinella piena di ghiaccio (ma fate molta attenzione quando sarà sciolto a non farla cadere e a tenerla lontana dal ventilatore!) .

6. Date un tocco estivo
Altro piccolo trucco è circondarsi di colori ed elementi d’arredo freschi e che vi facciano venire in mente il mare.

7. Fornelli
Evitate di accendere i fornelli, prediligete insalate estive che non richiedono nessuna cottura, oppure se proprio non ne potete fare ameno di cucinare, fatelo la sera. Il piatto ideale è la pasta fredda: facile, veloce e perfetta da cucinare il giorno prima. Bevete poi centrifugati, té freddo, limonate, menta e magari preparatevi qualche ghiacciolo fatto in casa.

tratto da http://www.leitv.it/casa/come-mantenere-fresca-la-casa-in-estate-senza-condizionatore/

A chi spetta il rifacimento dei sottobalconi?

«le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto».

Nell’espressione «volte, solai e soffitti» è compreso tutto quello che serve stabilmente a dividere orizzontalmente le due proprietà.

Dunque quando si tratta di sostenere la spesa di rifacimento del balcone aggettante, i costi vengono così distribuiti:

 

  • - la copertura del pavimento è a carico del proprietario del piano superiore; 
  • - le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone (sottobalcone) sono invece a carico del proprietario del piano inferiore. 

 

Quindi, quando si tratta di tali spese, il condomino non entra in alcun modo e non può imporre al proprietario dell’appartamento quando e se disporre gli interventi di manutenzione; allo stesso modo, però, il costo non sarà spalmato sull’intero stabile ma viene diviso tra il condominio del piano superiore (proprietario del balcone) e quello del piano inferiore (cui il sottobalcone fa da copertura).  

Dunque ricapitolando:

Tutti i balconi aggettanti appartengono al proprietario dell’appartamento di cui essi sono un prolungamento. Le spese di manutenzione sono a suo carico e il condominio non ha a riguardo voce in capitolo. Solo le spese per la manutenzione del sottobalcone sono a carico del proprietario del piano inferiore. 

Invece soggetti a un regime diverso sono tutti gli elementi decorativi del balcone che in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, sono considerati parti comuni. Salvo «prova contraria».

Cos’è la «prova contraria»?

Secondo il tribunale di Catania deve trattarsi necessariamente del regolamento di condominio (approvato all’unanimità) o degli atti di acquisto dell’appartamento. Secondo il Tribunale di Palermo invece, a contare non sono solo le carte ma anche i comportamenti e le prassi interna al condominio, ossia quelle condotte tacite dalle quali è possibile desumere l’accettazione di una determinata situazione di fatto che riverbera i propri effetti anche sul piano giuridico. 

Quali spese sono a carico del condominio?

Diverso è il discorso per le parti del balcone che svolgono una funzione estetica e servono per abbellire la facciata dell’edificio. In questi casi, infatti, la Cassazione ha detto che: parapetti, cornicione o marcapiano, frontalini e tutti gli altri elementi di decoro architettonico si inseriscono nel prospetto dell’edificio e hanno la finalità di abbellirlo. Pertanto le spese relative a tali parti gravano sul condominio intero, ripartiti per millesimi; è quindi l’assemblea a decidere se e quando effettuare tali interventi. 

Si tratta di oneri necessari a rendere gradevole l’edificio e di cui, pertanto, si devono fare carico tutti i proprietari per le rispettive quote. 

Quando, però, i lavori non sono qualificabili come spese necessarie per ridare pregio alla struttura dell’intero palazzo, i costi della manutenzione e della ristrutturazione dei balconi sono a carico esclusivo del proprietario dell’immobile nel quale insistono. 

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/210164_sottobalconi-a-chi-spetta-il-rifacimento#Sottobalcone_a_chi_spettano_le_spese

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