Sconti, accordi e niente sfratti: le regole per gli affitti durante il Coronavirus

Sconti, accordi e niente sfratti: le regole per gli affitti durante il Coronavirus

Per i negozianti costretti a chiudere c'è un credito d'imposta del 60%. Per gli inquilini sgomberi vietati fino a giugno.

L'emergenza coronavirus ha mandato in crisi settori dell'economia e messo in difficoltà molti affittuari. Per questo il Governo è corso in aiuto con una serie di misure riassunte nell'ormai famoso Decreto "Cura Italia".

PER I NEGOZI Ovviamente non si tratta di una sospensione dei pagamenti, ma di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive del lockdown.  

La norma è contenuta all’articolo 65 del Cura Italia: potranno usufruire dell’agevolazione gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per tutto il mese di marzo 2020. Il bonus locazioni non spetta, però alle attività ritenute essenziali e che, in questi giorni, sono regolarmente aperte. Quindi farmacie, supermercati e alimentari in genere.

PER LE CASE Un aiuto arriva anche per gli inquilini delle case. Il Decreto, infatti, ammette la possibilità di ridurre il canone in caso di difficoltà di pagamento a prescindere dalla tipologia di locazione. L'accordo, quindi, è possibile sia nel caso di locazione di immobili per uso abitativo che nel caso di locazione di immobili commerciali. Non ci sono differenze in riferimento alla durata del contratto, né relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca. Non sono dovute spese di registrazione e l'atto è esente dal bollo, come espressamente previto dall'art. 10 del dl 133/2014

NO SFRATTI Nel Cura Italia c'è anche una norme che sospende gli sfratti per aiutare tutti quei soggetti che a causa dell'emergenza sono impossibilitati a pagare l'affitto. Questo, però, non comporterà la cancellazione della morosità: si tratta più che altro di una sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto che varrà fino al 30 giugno 2020. Non si potrà imporre dunque lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

 

Ultima modifica ilVenerdì, 10 Aprile 2020 08:18
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