Sospensione mutui prima casa: ecco chi resta fuori dalla moratoria

Sospensione mutui prima casa: ecco chi resta fuori dalla moratoria

Nel Decreto "Cura Italia" è stata ampliata la platea di può chiedere la sospensione del mutuo prima casa, ma alcuni soggetti resteranno fuori.

Tra le tante misure di sostegno alle famiglie italiane duramente colpite dall'emergenza sanitaria varate col Decreto "Cura Italia" c'è anche, e soprattutto, la sospensione delle rate dei mutui prima casa. Tuttavia la norma prevede alcune limitazioni e non tutti potranno accedere a questa possibilità.

Sono escluse dalla moratoria, infatti, le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione più recentemente, precisamente dopo marzo 2019, oppure anche per tutte quelle giovani coppie, spesso con un componente under 35, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al finanziamento. 

Il famoso Decreto 18/2020, infatti, ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima casa ai lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino «[...] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi).

Ma ci sono una serie di norme che limitano la platea dei potenziali richiedenti. La moratoria non si può chiedere nel caso che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario); che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;  che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno; che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Prima di presentare domanda, comunque, è bene valutare se la sospensione conviene davvero. Infatti in caso di accetazione, al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread), per poi ripartire con l’ammortamento da dove si era lasciato e prolungando la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa. 

Ultima modifica ilVenerdì, 03 Aprile 2020 08:37
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