Moratoria mutui: regole e consigli per la sospensione delle rate

Dalle tempistiche alla documentazione fino ai requisiti: ancora tanta confusione sulle norme per chiedere la moratoria del mutuo prima casa. 

La misura probabilmente più attesa del decreto Cura Italia, varato il 16 marzo scorso, era quella della moratoria dei mutui: in pratica la possibilità di sospendere le rate del mutuo per 18 mesi, allargando la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà dopo l'esplosione della crisi legata al Coronavirus.

Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha provato a fare ordine tra le varie misure dando risposta ai (tanti) interrogativi emersi negli ultimi giorni grazie anche alle precisazioni arrivate da Consap.

TEMPISTICHE La procedura non è rapidissima. Dopo l’invio della domanda vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. 

MANCATI PAGAMENTI Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della domanda: potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.

RICHIESTE DI SOSPENSIONE Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi

DOCUMENTAZIONE  Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:
 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
 copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
 copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

BANCHE ADERENTI Non tutte le banche sono pronte per accedere alla moratoria. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l'autodichiarazione sul fatturato.

LA DURATA Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. È probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.

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Sospensione mutui prima casa: ecco chi resta fuori dalla moratoria

Nel Decreto "Cura Italia" è stata ampliata la platea di può chiedere la sospensione del mutuo prima casa, ma alcuni soggetti resteranno fuori.

Tra le tante misure di sostegno alle famiglie italiane duramente colpite dall'emergenza sanitaria varate col Decreto "Cura Italia" c'è anche, e soprattutto, la sospensione delle rate dei mutui prima casa. Tuttavia la norma prevede alcune limitazioni e non tutti potranno accedere a questa possibilità.

Sono escluse dalla moratoria, infatti, le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione più recentemente, precisamente dopo marzo 2019, oppure anche per tutte quelle giovani coppie, spesso con un componente under 35, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al finanziamento. 

Il famoso Decreto 18/2020, infatti, ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima casa ai lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino «[...] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi).

Ma ci sono una serie di norme che limitano la platea dei potenziali richiedenti. La moratoria non si può chiedere nel caso che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario); che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;  che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno; che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Prima di presentare domanda, comunque, è bene valutare se la sospensione conviene davvero. Infatti in caso di accetazione, al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread), per poi ripartire con l’ammortamento da dove si era lasciato e prolungando la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa. 

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Banche, notai e mutui: cosa si può fare durante la quarantena

I Decreti emanati per affrontare l'emergenza sanitaria hanno rallentato le attività delle agenzie: stop alle visite degli appartamenti, ma stipule ancora possibili

L'emergenza Coronavirus ha rallentato, se non addirittura bloccato, interi settori. Fra questi anche quello dell'immobiliare. Le agenzie non sono infatti considerate un servizio essenziale e, di conseguenza, con i Decreti di Marzo emanati per contenere il contagio, sono state costrette a sospendere le proprie attività. Ma si continua a lavorare in smart working. Durante la quarantena, quindi, cosa si può e cosa non si può fare per i professionisti del mondo immobiliare?

Niente visite in appartamento Se la parola d'ordine è "restate a casa" e permane il divieto si assembramenti, è ovviamente scontato che è impossibile fare visite agli appartamenti. La soluzione in questo caso arriva da tutti gli strumenti digitali a disposizione per poter visitare "virtualmente" l'immobile di proprio interesse, comodamente seduti al pc: render 3D, foto a 360 gradi e virtual tour in primis.
 
Perizie sì, ma... Non sono vietate, ma inevitabilmente anche il lavoro dei periti nella valutazione degli immobili prosegue con grande fatica ed ostacoli. Esiste la possibilità di perizie a distanza e tramite foto e video, ma è un’opzione che deve essere approvata dalla banca.
 
Banche aperte Gli istituti di credito sono stati riconosciuti come servizio essenziale. Le filiali sono quindi aperte ma con molte restrizioni: si può accedere solo per appuntamento, gli ingressi nei locali sono limitati, gliportelli aperti solo per assistenza ai clienti e non sono possibili le attività commerciali.
 
Ma i mutui? Anche se le banche sono aperte, il settore dei mutui rappresenta un caso a parte. L’operatività, infatti, "è garantita solo nei casi di particolare urgenza. Nei casi in cui non ci siano scadenze imminenti, diversi istituti si stanno attrezzando per mantenere un contatto con i mutuatari (attuali o potenziali)”.
 
Le stipule Ulteriori limitazioni nel caso della stipula del contratto. Il notaio continua ad operare in quanto pubblico ufficiale, ma questo non sarebbe possibile in caso di sua positività al Covid-19 o delle controparti: “Ferme restando urgenza e necessità (cioè i principi che devono orientare ogni movimento), la stipula potrebbe saltare perché non tutti gli interessati sono disponibili a un incontro”.
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