Affitti: entro il 2 dicembre l'acconto della cedolare secca

La scadenza del 2 dicembre si avvicina anche per la cedolare secca: la misura ridotta sarà riservata ai soli contribuenti Isa

Non solo Irpef, Ires e Irap. Il 2 Dicembre è una data cruciale anche per chi deve versare l'acconto della cosiddetta "cedolare secca" sugli affitti concordati. Lo ricorda Il Sole 24 Ore che però evidenzia come la riduzione degli acconti al 40% in questo caso riguardi solamente i soggetti Isa. Nessun cambiamento in vista, invece, per le persone fisiche, per le quali la percentuale dell’acconto sulla cedolare dovuto entro il 2 dicembre rimane al 60 per cento. A stabilirlo è stata l’Agenzia con la risoluzione 93/E/2019.

 

Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, ricorda sempre il quotidiano economico, le date di versamento sono le stesse di quelle previste per l’Irpef. Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 e fino al 2020 deve essere pari al 95% dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale).

Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.

Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché cade di sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta).

 

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