Sblocca cantieri: le novità del decreto
In attesa di una rivisitazione strutturale, il Governo ha dato il via libera alla modifica di 5 articoli del codice degli appalti
Semplificare e velocizzare i lavori. È questo l'obiettivo del decreto Sblocca Cantieri, la cui bozza è stata approvata "salvo intese" dal Governo: il testo prevede una serie di modifiche ritenute "più urgenti" al codice degli appalti mentre un rinnovamento più corposo e strutturale verrà effettuato successivamente in un disegno di legge delega che modificherà completamente le procedure per l'affidamento di appalti
Sono cinque gli articoli modificati: il numero 1 (modifiche al codice dei contratti pubblici) l'articolo 2 (Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa) il 2 bis (Misure per il partenariato pubblico-privato) l'articolo 3 (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) e infine l'articolo 4 (Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali).
Quali sono le novità? Ecco le principali secondo il sito FiscoeTasse.com
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.
- Per realizzazione di opere sopra la soglia di 200mila euro e fino alla soglia comunitaria (5.548.000 euro ) procedura aperta disciplinata dall’articolo 60 del Codice dei contratti
- Tra 40 mila e 200 mila euro possibile procedura di confronto competitivo con obbligo di invito di tre operatori
- Nel caso di acquisizione servizi compresi nell’allegato IX mini-gara con invito al almeno cinque operatori dai 40 mila alle fino alle soglie UE (221mila e 750mila euro)
- Affidamento diretto sotto i 40 mila euro
- Appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- Nel caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori i requisiti minimi per la progettazione oggetto del contratto devono essere previsti già nei documenti di gara;
- In tema di albo dei commissari di gara in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.
- Può essere subappaltato fino al 50% dei lavori della gara
- Viene eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
- Attestazione SOA: il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
- Pubblicato in Edilizia