Moratoria mutui: regole e consigli per la sospensione delle rate

Dalle tempistiche alla documentazione fino ai requisiti: ancora tanta confusione sulle norme per chiedere la moratoria del mutuo prima casa. 

La misura probabilmente più attesa del decreto Cura Italia, varato il 16 marzo scorso, era quella della moratoria dei mutui: in pratica la possibilità di sospendere le rate del mutuo per 18 mesi, allargando la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà dopo l'esplosione della crisi legata al Coronavirus.

Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha provato a fare ordine tra le varie misure dando risposta ai (tanti) interrogativi emersi negli ultimi giorni grazie anche alle precisazioni arrivate da Consap.

TEMPISTICHE La procedura non è rapidissima. Dopo l’invio della domanda vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. 

MANCATI PAGAMENTI Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della domanda: potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.

RICHIESTE DI SOSPENSIONE Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi

DOCUMENTAZIONE  Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:
 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
 copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
 copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

BANCHE ADERENTI Non tutte le banche sono pronte per accedere alla moratoria. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l'autodichiarazione sul fatturato.

LA DURATA Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. È probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.

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Sospensione mutui prima casa: ecco chi resta fuori dalla moratoria

Nel Decreto "Cura Italia" è stata ampliata la platea di può chiedere la sospensione del mutuo prima casa, ma alcuni soggetti resteranno fuori.

Tra le tante misure di sostegno alle famiglie italiane duramente colpite dall'emergenza sanitaria varate col Decreto "Cura Italia" c'è anche, e soprattutto, la sospensione delle rate dei mutui prima casa. Tuttavia la norma prevede alcune limitazioni e non tutti potranno accedere a questa possibilità.

Sono escluse dalla moratoria, infatti, le famiglie che hanno acquistato la propria abitazione più recentemente, precisamente dopo marzo 2019, oppure anche per tutte quelle giovani coppie, spesso con un componente under 35, per cui è stato attivato il Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa per accedere al finanziamento. 

Il famoso Decreto 18/2020, infatti, ha esteso la possibilità di chiedere la moratoria sui mutui prima casa ai lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi); ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino «[...] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019» (per un massimo di nove mesi).

Ma ci sono una serie di norme che limitano la platea dei potenziali richiedenti. La moratoria non si può chiedere nel caso che l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario); che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;  che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno; che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Prima di presentare domanda, comunque, è bene valutare se la sospensione conviene davvero. Infatti in caso di accetazione, al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread), per poi ripartire con l’ammortamento da dove si era lasciato e prolungando la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa. 

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Stop mutui e sospensione del fisco: le novità del Decreto "Cura Italia"

Il nuovo Decreto punta a potenziare la sanità ma anche ad aiutare famiglie e imprese per dare nuovo slancio all'economia

Potenziamento del servizio sanitario, sostegno economico per famiglie, supporto alle imprese in difficoltà, rimodulazione del fisco. Sono i quattro pilastri su cui è stato costruito il nuovo Decreto Legge, denominato "Cura Italia" varato dal Governo che punta a fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Italia. Una "manovra poderosa" l'ha definita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per costruire una "diga a difesa di famiglie e aziende italiane".

Si tratta di una serie di misure straordinarie e urgenti del valore di 25 miliardi di euro che da un lato puntano a dare nuova linfa al sistema sanitario per combattere l'emergenza sul campo, dall'altro cercheranno di aiutare cittadini e imprese in prospettiva di un rilancio. Alcune delle novità più importanti per casa, famiglie e lavoratori le riporta Il Sole 24 Ore.

STOP MUTUI PRIMA CASA
Nel provvedimento anche la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi. In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

CASSA INTEGRAZIONE
Al contempo il Governo mette sul piatto quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali. Torna la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015. Sempre sul fronte ammortizzatori, un'altra novità riguarda la cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso.

VERSAMENTI AL FISCO
Si allunga la lista delle filiere più colpite dall’emergenza sanitaria e per le quali scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo. Come annunciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alle 15 filiere indicate dall’articolo 58 del «decreto di marzo» si aggiunge il trasporto merci. Per queste filiere, che spaziano dal turismo alla ristorazione, dallo sport alla cultura la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori. In questo secondo grande gruppo rientra certamente anche il commercio al dettaglio, pesantemente colpito dalla serrata imposta per contenere il contagio.
Si riprenderà a pagare a maggio in unica soluzione o in 5 rate.

FONDO GARANZIA
La dote per il potenziamento del Fondo di garanzia Pmi dovrebbe salire, nella versione definitiva, da 1 a 1,2 miliardi. Per 9 mesi l’accesso al Fondo sarà gratuito. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino a un tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo.

INDENNITÀ DI SEDE
Arriva un “premio” per i lavoratori dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo (nonostante l’emergenza coronavirus). La misura vuole incentivare la presenza in azienda, riconoscendo un contributo economico a chi per un qualsiasi motivo non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (vale a dire da remoto). Il premio non sarà però per tutti. La norma infatti assegna il bonus monetario ai lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40mila euro. Il “premio” verrà corrisposto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

SOSPENSIONI
Nella raffica di sospensione trovano posto anche società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro. Per questi contribuenti l’articolo 59 della bozza del decreto prevede che i ricavi e i compensi percepiti dall’entrata in vigore del nuovo «decreto di marzo» fino al 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

ALT ALLE PROCEDURE
Blocco dei licenziamenti per due mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

INDENNITÀ AUTONOMI
Un’indennità di 600 euro a marzo per oltre 4,8 milioni di autonomi, che, come anticipato dal ministro Catalfo, potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio), co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, commercianti e artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio 2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019)e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50mila euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI
Per gli esercenti di negozi e botteghe è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di affitto, relativo al mese di marzo. 

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