"Cura Italia": ecco come funziona la sospensione del mutuo prima casa
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Per dare sostegno alle famiglie durante l'emergenza Coronavirus, il Governo ha dato il via libera alla sospensione dei mutui prima casa
Un aiuto concreto a chi ha un mutuo prima casa ma si trova in gravi difficoltà a causa del Coronavirus. Con il nuovo Decreto "Cura Italia" il Governo ha dato il via a una serie di misure straordinarie per combattere l'emergenza sanitaria ma anche per rilanciare l'economia e soprattutto sostenere le famiglie in un momento drammatico.
Fra le varie misure, la più attesa è sicuramente quella dello stop ai mutui: una novità necessaria considerando che le misure di lockdown per ridurre il contagio da coronavirus hanno costretto a casa circa tre milioni di lavoratori con la chiusura di tutte le attività. E questo “congelamento” generalizzato delle attività presto avrà ripercussioni sul portafoglio delle famiglie.
Come funziona La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.
Con il nuovo Decreto questa possibilità è stata estesa per 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, con il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini. La scadenza del mutuo viene così prorogata dando un respiro a tutti quei soggetti in difficoltà. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
I requisiti Ci sono ovviamente dei requisiti da rispettare. Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardonel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.
Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.
La documentazione Non servirà l’Isee per accedere al fondo, visto la sua difficoltà a “misurare” la situazione recente del nucleo familiare. Probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite Iva. Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef. La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento.
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