L'esperto risponde: acquisto prima casa, come orientarsi nella giungla delle agevolazioni
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Il progetto di ristrutturazione è stato ideato per una soluzione immobiliare dell'Agenzia Iconacasa di Cerignola
Nella vita arriva quel momento in cui si ha la necessità di cambiare casa per affrontare nuove esigenze o di acquistarne una per la prima volta. Esistono numerose agevolazioni che vanno in contro ai desideri di giovani coppie o famiglie, ma allo stesso tempo sono molteplici i dubbi che affiorano quando ci ritroviamo di fronte a questo tema: pertanto, cercheremo di fare chiarezza e togliere qualche piccolo dubbio.
Innanzitutto, bisogna sapere che per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’acquirente deve rispettare determinati requisiti:
- non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune;
- non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- risiedere nel Comune ove è situato l’immobile che si vuole acquistare;
Se residente in altro Comune, entro diciotto mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
- i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Anche la categoria catastale dell’immobile oggetto di compravendita rappresenta un requisito fondamentale per usufruire delle agevolazioni; l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/7 (abitazioni in villini)
Mentre non sono ammesse le agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, ad esempio: box auto, posto auto scoperto, locale ad uso deposito, cantinola, ecc., le quali devono essere destinate a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.
Per concludere, un altro aspetto da non sottovalutare è che le agevolazioni prima casa non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di un altro immobile acquistato senza fruire dei benefici.
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