L’acquisto di un immobile rappresenta spesso uno degli investimenti più significativi nella vita di un individuo. Tuttavia, dietro a ogni compravendita si celano intricati percorsi legali e documenti noti come “titoli di provenienza”.
Questi documenti, che tracciano la storia e l’origine di un bene immobile, sono essenziali per garantire la chiara e trasparente titolarità di una proprietà. Nella scorsa edizione abbiamo fatto chiarezza su cosa è un titolo di provenienza e quali sono i più comuni, in questo articolo andremo a sviscerare le loro caratteristiche, approfondiremo la loro importanza, la loro complessità e il ruolo cruciale che svolgono nel garantire la sicurezza e la legalità degli investimenti immobiliari.
L’atto di compravendita, meglio conosciuto anche rogito, è un contratto in forma scritta che definisce l’azione di trasferire la proprietà di un bene immobile da un venditore ad un acquirente. Con questo una parte di impegna a pagare un prezzo, mentre l’altra, in cambio consegna il bene, il tutto seguendo specifiche garanzie di legge.
Tale contratto, per essere valido, deve essere stipulato da un ente pubblico, in questi casi da un Notaio che lo autenticherà e si occuperà di trascriverlo all’interno dei Registri Immobiliari. Ovviamente una delle garanzie da includete nell’Atto di Compravendita è che l’immobile stesso sia immune da vizi, come ipoteche, vendite doppie o sorprese di qualsiasi tipo. Questo contratto dunque fa si che entrambe le parti siano tutelate e che non incorrano contenziosi di nessun tipo.
L’atto di donazione è un contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte (il donante) arricchisce l’altra (il donatario), disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo (articolo 769 del Codice civile). Chi effettua la donazione deve essere cosciente di conferire al donatario un vantaggio patrimoniale senza esservi costretto, sentendosi libero di agire spontaneamente in tal senso.
L’atto di donazione comporta però alcuni rischi, il più rilevante è di certo l’impugnazione per lesione di legittima. Difatti La donazione è impugnabile dagli eredi nel momento in cui la donazione di un immobile abbia leso le quote di legittima che apparterrebbero al coniuge e agli eventuali figli. Possono rivolgersi ad un giudice chiedendo l’azione di riduzione.
Bisogna però sapere che trascorsi 20 anni dalla donazione, non corre più alcun rischio, perché ormai la donazione non è più impugnabile dagli eredi, che non possono più chiedere la restituzione della casa. Le tempistiche cambiano quando sussiste il decesso del donante, in questo caso la donazione non è più impugnabile dopo 10 anni.
Per altri esempi di titoli di provenienza vi invito ad aspettare le prossime uscite dei magazine, dove parleremo di usucapione, decreto di trasferimento e della dichiarazione di successione.