Press ESC to close

Ristrutturazioni: anche il familiare convivente può detrarre le spese

  • 22 Settembre 2025

Chi vive in un immobile di proprietà di un familiare può usufruire delle agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione? La risposta è sì, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti. Lo chiarisce FiscoOggi, il quotidiano online dell’Agenzia delle Entrate, che ha ripreso il tema attraverso il quesito di una lettrice e la risposta dell’esperto Andrea Santoro.

L’articolo 16-bis del Tuir

La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), consente di portare in dichiarazione d’imposta una percentuale delle spese sostenute per ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e altri interventi edilizi ammessi. Normalmente la detrazione spetta al proprietario o a chi detiene l’immobile in base a un titolo idoneo, come un contratto di locazione o di comodato.

Tuttavia, la normativa amplia il raggio dei beneficiari includendo anche i familiari conviventi della persona che possiede o detiene l’immobile.

Chi è il “familiare convivente”

L’articolo 5, comma 5, del Tuir stabilisce che per “familiari” si intendono:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

Si parla di “convivenza” quando il familiare abita stabilmente nella stessa unità immobiliare del proprietario o detentore. Non è quindi necessario essere comproprietari: conta la condivisione dell’abitazione e del nucleo familiare.

Le condizioni da rispettare

Secondo FiscoOggi, per poter detrarre le spese il familiare deve:

  1. Sostenere direttamente i costi degli interventi. Le fatture e i pagamenti, effettuati con bonifico “parlante”, devono essere intestati al familiare che richiede la detrazione.
  2. Attestare la convivenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  3. Essere convivente già al momento di avvio della pratica edilizia o dell’inizio lavori. La risoluzione n. 136/2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa infatti che lo status di convivenza deve esistere sia al momento in cui si attiva la procedura, sia al momento in cui si sostengono le spese, anche se queste ultime sono precedenti all’effettivo avvio dei lavori.

In altre parole, non è possibile trasferirsi nell’immobile dopo l’inizio delle opere e poi pretendere la detrazione: la convivenza deve essere preesistente.