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ISEE 2025, esclusi buoni e libretti fino a 50mila euro

  • 3 Aprile 2025

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025, che approva il nuovo modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni. Questo aggiornamento era particolarmente atteso perché dà finalmente attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, tra cui l’importante esclusione dal calcolo dell’ISEE di titoli di Stato, buoni postali e libretti fino a 50.000 euro.

Il nuovo modello recepisce quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, già in vigore dal 5 marzo scorso, ma fino ad ora mancavano le istruzioni ufficiali per la compilazione. Il modello è stato proposto dall’INPS e approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Novità nel calcolo dei redditi e del patrimonio

Nel nuovo regolamento vengono aggiornate le modalità di calcolo dei redditi dei componenti del nucleo familiare. In particolare, sono stati introdotti criteri più specifici per escludere dal conteggio alcuni trattamenti percepiti per disabilità, rafforzando le tutele per le famiglie con componenti fragili. Un’altra novità rilevante riguarda le famiglie in affitto: sarà infatti possibile beneficiare di una detrazione fino a 7.000 euro annui, con un aumento di 500 euro per ogni figlio oltre il secondo.

Tra le modifiche già operative, viene prorogata anche l’esclusione dal calcolo ISEE per gli immobili danneggiati da eventi calamitosi. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, viene confermata l’esclusione fino a un massimo di 50.000 euro per titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. Resta invece invariato il riferimento al patrimonio detenuto nel secondo anno precedente la richiesta della DSU.

Le nuove regole sull’ISEE Corrente

Ampie modifiche riguardano anche il calcolo dell’ISEE Corrente, che può essere richiesto quando si verificano cambiamenti significativi nella situazione familiare, lavorativa o reddituale. Le nuove disposizioni definiscono meglio i casi in cui si considerano separati i coniugi con diversa residenza anagrafica, adeguandosi al nuovo Codice di procedura civile.

In ambito lavorativo, il diritto all’ISEE Corrente viene riconosciuto in caso di licenziamento, sospensione o riduzione dell’orario per i lavoratori a tempo indeterminato. Per chi ha un contratto a termine o flessibile, è necessario che il lavoratore abbia accumulato almeno 120 giorni lavorativi nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione. Per i lavoratori autonomi, l’attività deve essere cessata dopo almeno un anno di esercizio continuativo.

Redditi considerati e validità dell’ISEE Corrente

Per quanto riguarda i redditi da dichiarare, l’ISEE Corrente considera quelli da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti. Lo stesso vale per i redditi da attività d’impresa o autonoma, che vanno calcolati con il principio di cassa, e per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, purché percepiti nei 12 mesi precedenti e non legati alla disabilità.

L’ISEE Corrente ha una validità di sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Tuttavia, a partire dal 1° aprile di ogni anno, può essere presentato anche in caso di variazione del patrimonio superiore al 20% rispetto all’ISEE ordinario. In questi casi, la validità della dichiarazione si estende fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Come funziona il nuovo modello DSU

Il nuovo modello DSU, accompagnato da istruzioni dettagliate, specifica che l’esclusione dal calcolo ISEE si applica a determinati rapporti finanziari identificati da codici precisi. Tra questi rientrano i rapporti di conto deposito titoli, i conti deposito presso Poste Italiane, le gestioni patrimoniali e i buoni fruttiferi postali.

Il cittadino potrà scegliere se indicare nella DSU il patrimonio finanziario al netto dei titoli di Stato o applicare l’esclusione in altro modo. L’esclusione può infatti essere ripartita proporzionalmente tra più membri del nucleo oppure attribuita interamente a un solo componente, a patto che non si superi il limite complessivo dei 50.000 euro.