Press ESC to close

Arriva l’autunno: le date per l’accensione dei riscaldamenti

  • 3 Ottobre 2025

Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, torna il tema dell’accensione dei riscaldamenti domestici. Anche per il 2025, il funzionamento degli impianti è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, che stabilisce date di accensione e spegnimento, ore massime giornaliere e temperature consentite. Le regole variano in base alla zona climatica in cui si trova l’abitazione.

Le zone climatiche italiane

L’Italia è suddivisa in sei zone climatiche, identificate con le lettere dalla A alla F, determinate dai Gradi Giorno (GG), un parametro che misura la differenza tra la temperatura interna ideale (20°C) e quella media esterna giornaliera. Ogni zona ha regole specifiche per periodo di accensione, durata e orari di funzionamento del riscaldamento.

Zona A: comprende le aree più miti del Paese, come le isole meridionali. I riscaldamenti possono essere accesi dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.

Zona B: riguarda le aree costiere e le zone del Sud con clima dolce. L’accensione è consentita dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore giornaliere.

Zona C: interessa gran parte del Sud e alcune zone del Centro, con clima temperato. I riscaldamenti possono funzionare dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.

Zona D: include molte regioni centrali e alcune aree del Nord. L’accensione è prevista dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore giornaliere.

Zona E: comprende le regioni del Nord e parte del Centro caratterizzate da inverni freddi e prolungati. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, fino a 14 ore al giorno.

Zona F: riguarda le aree montane e le zone alpine del Nord Italia, dove non esistono limitazioni né di periodo né di durata giornaliera, a causa delle rigide condizioni climatiche.

ZonaPeriodo di accensioneOre max al giornoRegioni principali
A1 DIC – 15 MAR6Sicilia, parte della Sardegna
B1 DIC – 31 MAR8Calabria, Puglia meridionale, Sicilia costiera
C15 NOV – 31 MAR10Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna
D1 NOV – 15 APR12Lazio, Toscana, Liguria, Abruzzo, Umbria
E15 OTT – 15 APR14Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche
FNessuna limitazioneNessuna limitazioneTrentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, zone alpine

Il decreto stabilisce che la temperatura massima consentita negli ambienti riscaldati è di 19°C, con una tolleranza di 2 gradi in più. Questo limite serve a ridurre i consumi energetici e le emissioni, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Unione Europea.

Orari e possibili deroghe

Gli impianti di riscaldamento possono essere utilizzati solo entro i limiti orari previsti per la propria zona climatica. Tuttavia, i Comuni possono concedere deroghe in caso di condizioni meteorologiche eccezionali:

  • In presenza di freddo anomalo, può essere autorizzata l’accensione anticipata o il prolungamento dell’orario.
  • In caso di temperature miti, può essere disposto un rinvio dell’accensione o un anticipo dello spegnimento.