Sfratti più veloci e sicuri. Con il Disegno di legge n. 1610 è stata introdotta di una sorta di “corsia amministrativa preferenziale” per recuperare gli immobili locati in caso di morosità. L’obiettivo è duplice: alleggerire il lavoro dei tribunali civili e permettere ai proprietari di rientrare in tempi rapidi nella disponibilità del bene, pur garantendo adeguate tutele agli inquilini.
L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare in maniera più efficace e sostenibile il problema della morosità conclamata, un fenomeno che ogni anno porta a oltre 70.000 richieste di sfratto e più di 20.000 esecuzioni, con picchi significativi soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli.
Una nuova Autorità dedicata
Il punto centrale della riforma è contenuto nell’articolo 2, che prevede la creazione dell’Autorità per l’Esecuzione degli Sfratti (AES), un ente pubblico autonomo incardinato nel Ministero della Giustizia. Questa struttura avrà competenze amministrative specifiche per gestire le procedure di rilascio degli immobili in caso di morosità documentata.
Il proprietario potrà rivolgersi all’AES dopo due mensilità non saldate, presentando:
- copia del contratto di locazione registrato;
- estratti conto che attestino il mancato pagamento;
- ricevute e solleciti trasmessi tramite PEC o raccomandata.
L’articolo 1 chiarisce che questa procedura si applica esclusivamente ai casi di “morosità acclarata” e costituisce una via alternativa rispetto agli attuali procedimenti esecutivi previsti dagli articoli 657-669 c.p.c., nel pieno rispetto delle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998.
Una volta ricevuta la richiesta, l’AES dovrà emettere un titolo esecutivo entro sette giorni. L’esecuzione materiale dello sfratto dovrà terminare entro trenta giorni, con la possibilità di estendere il termine fino a novanta in presenza di comprovate necessità.
L’inquilino potrà presentare opposizione entro sette giorni, ma solo in caso di errori nella documentazione o dimostrando un temporaneo e reale stato di difficoltà economica. È prevista anche la possibilità di un rinvio dell’esecuzione fino a 15 giorni.
Sanzioni per i proprietari che abusano
Per contrastare eventuali comportamenti opportunistici, l’articolo 3 introduce un sistema sanzionatorio particolarmente rigido. Saranno puniti i locatori che:
- dichiarano una morosità inesistente;
- presentano documentazione falsa;
- utilizzano la procedura per scopi speculativi.
Le sanzioni previste vanno da 5.000 a 20.000 euro, con l’aggiunta della sospensione dai benefici fiscali legati all’abitazione. In presenza di possibili reati, l’AES potrà inviare gli atti alla Procura della Repubblica.
Un Fondo per l’emergenza abitativa
Il disegno di legge contiene anche misure di tutela per gli inquilini più fragili. L’articolo 4 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo nazionale per l’emergenza abitativa, destinato agli affittuari con ISEE sotto i 12.000 euro e in una situazione di morosità “incolpevole”, causata ad esempio da perdita del lavoro, gravi problemi di salute o separazione.
Se l’inquilino rientra in categorie vulnerabili — famiglie con minori, anziani, persone con disabilità o non autosufficienti — l’AES dovrà avvisare i servizi sociali entro cinque giorni. Questi potranno chiedere un rinvio fino a 90 giorni e attivare soluzioni abitative transitorie in collaborazione con Comuni e realtà del Terzo settore.