Comodato d'uso gratuito: funzionamento e vantaggi
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Il "comodato d’uso gratuito" è una tipologia di accordo molto diffusa e utilizzata sia tra privati che fra imprese.
È uno dei contratti ad oggi più comuni fra quelli che regolano le concessioni di beni mobili e immobili: parliamo del "comodato d’uso gratuito", una tipologia di accordo molto diffusa ed è utilizzata sia tra privati che fra imprese.
Si tratta di un contratto reale in cui una parte (detta comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo. Il comodatario ha l’obbligo di riconsegnare il bene al proprietario (comodante) alla scadenza. La materia è disciplinata dal Codice Civile, Art.1803-1812.
Comodato d’uso gratuito: le caratteristiche essenziali
Il comodato d’uso gratuito è definito anche bilaterale imperfetto, in quanto l’obbligazione è a carico del solo comodatario, che deve restituire il bene, mentre il comodante non ha pressoché alcun obbligo, se non quello di risarcire al comodatario i danni causati dagli eventuali vizi che il bene in comodato potrebbe possedere. Il comodato d’uso gratuito, inoltre, ha sempre per oggetto un bene infungibile, ovvero non soggetto a usura o consumo. I tratti essenziali del contratto di comodato d’uso gratuito possono essere così definiti:
- la consegna del bene, necessaria al perfezionamento del contratto e che può avvenire in qualsiasi forma convenuta;
- l’obbligo della restituzione;
- la temporaneità del godimento;
- la specifica destinazione d’uso che il comodatario può fare del bene.
Gli obblighi del comodatario
Il comodatario è inoltre libero di restituire il bene in qualsiasi momento e di rispettare ulteriori obblighi, oltre a quello della restituzione al termine del contratto. Egli è infatti tenuto a custodire il bene “con la diligenza del buon padre di famiglia”, non può servirsene per usi diversi da quelli previsti dal contratto né concederne il godimento a terzi. Nel caso in cui non rispetti questi obblighi, il comodante ha il diritto di richiedere l’immediata restituzione del bene e il risarcimento degli eventuali danni. Il comodatario non ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene, ma soltanto di quelle straordinarie sostenute e solo nel caso in cui queste erano necessarie e urgenti per la conservazione del bene stesso. Se per un caso fortuito il bene dovesse perire o deteriorarsi, il comodatario è tenuto al risarcimento dei danni al comodante in caso di propria colpa.
Come registrare il contratto
Il contratto di comodato d’uso gratuito, come abbiamo visto, può essere redatto in forma scritta (preferibile) oppure verbale, dunque in genere non prevede alcun obbligo di registrazione. Nel caso in cui si voglia registrare volontariamente il contratto, specie se in caso di beni mobili o di contratti professionali, basterà presentarsi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della registrazione l’ufficio restituirà copia dell’atto timbrato e firmato, con tanto di data, fondamentale a fini probatori. Questi i documenti da consegnare al fine di effettuare la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito:
- 3 copie del contratto (una per l’ufficio e una per ciascuna delle due parti) firmate in originale, su ogni pagina (anche in sigla) e per esteso sull’ultima pagina;
- 3 marche da bollo da 16€ ogni 4 pagine (o 100 righe) per ciascuna copia con data non successiva a quella della stipula del contratto;
- Modello 69 adeguatamente compilato e firmato da una delle due parti o eventuale delegato, scaricabile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Ricevuta del modello F23 attestante il versamento dell’imposta di registro pari a 200€ (codice tributo 109T).
La suddivisione delle spese
Per quanto riguarda le spese ordinarie, come potrebbero essere quelle legate alle spese condominiali e ai costi relativi alle utenze, il comodante ha la facoltà di richiedere al comodatario un rimborso spese. Le spese straordinarie sono quelle sostenute per interventi necessari e urgenti per cui il comodatario ha il diritto di richiedere al comodante un rimborso spese.
Per quanto riguarda invece l’IMU in caso di comodato d’uso gratuito è il proprietario del bene che dovrà pagare. Il comodatario è infatti titolare di un diritto di godimento e non di un diritto di proprietà, quindi non è tenuto al pagamento della imposta municipale unica. Il comodatario, in quanto soggetto che occupa l’immobile, è invece tenuto al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti.
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