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Box auto: quando spetta la detrazione Irpef del 50%

  • 21 Febbraio 2026

La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali. A chiarirlo è la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. L’agevolazione consiste in una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, ma solo a precise condizioni.

Quando spetta la detrazione

La detrazione è riconosciuta in due casi: per la costruzione di un box pertinenziale. Spetta per la realizzazione di nuovi parcheggi o autorimesse (anche di proprietà comune), a condizione che venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione.

Sono agevolabili solo gli interventi di nuova costruzione. Non è ammessa la detrazione se il box deriva da un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso. La detrazione riguarda esclusivamente le spese di costruzione, documentate tramite bonifico parlante. Servono inoltre: concessione edilizia che attesti il vincolo con l’abitazione e ricevute dei bonifici.

Acquisto di un box già realizzato

È possibile detrarre il 50% delle spese di realizzazione, ma solo se il costruttore rilascia un’attestazione con l’indicazione dei costi di costruzione (esclusi i costi accessori, che non sono detraibili).

La detrazione spetta anche: in caso di acquisto contemporaneo di casa e box con unico atto. Per pagamenti effettuati prima del rogito, purché il vincolo pertinenziale risulti formalizzato entro la dichiarazione dei redditi, e infine anche caso di assegnazione da cooperative edilizie, anche per gli acconti versati con bonifico.

Quali documenti servono

Per beneficiare della detrazione occorrono:

  • atto di acquisto (o preliminare registrato) con indicazione della pertinenzialità;
  • dichiarazione del costruttore sui costi di realizzazione;
  • bonifici di pagamento.

La detrazione spetta anche al familiare convivente o al convivente di fatto che abbia sostenuto la spesa, se indicato in fattura. In casi particolari, se il pagamento non è avvenuto con bonifico, l’agevolazione è comunque ammessa purché:

  • il pagamento sia effettuato davanti al notaio;
  • il venditore rilasci una dichiarazione che attesti l’inclusione dell’importo nella contabilità dell’impresa.