
Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, torna il tema dell’accensione dei riscaldamenti domestici. Anche per il 2025, il funzionamento degli impianti è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, che stabilisce date di accensione e spegnimento, ore massime giornaliere e temperature consentite. Le regole variano in base alla zona climatica in cui si trova l’abitazione.
Le zone climatiche italiane
L’Italia è suddivisa in sei zone climatiche, identificate con le lettere dalla A alla F, determinate dai Gradi Giorno (GG), un parametro che misura la differenza tra la temperatura interna ideale (20°C) e quella media esterna giornaliera. Ogni zona ha regole specifiche per periodo di accensione, durata e orari di funzionamento del riscaldamento.
Zona A: comprende le aree più miti del Paese, come le isole meridionali. I riscaldamenti possono essere accesi dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.
Zona B: riguarda le aree costiere e le zone del Sud con clima dolce. L’accensione è consentita dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore giornaliere.
Zona C: interessa gran parte del Sud e alcune zone del Centro, con clima temperato. I riscaldamenti possono funzionare dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.
Zona D: include molte regioni centrali e alcune aree del Nord. L’accensione è prevista dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore giornaliere.
Zona E: comprende le regioni del Nord e parte del Centro caratterizzate da inverni freddi e prolungati. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, fino a 14 ore al giorno.
Zona F: riguarda le aree montane e le zone alpine del Nord Italia, dove non esistono limitazioni né di periodo né di durata giornaliera, a causa delle rigide condizioni climatiche.
Zona | Periodo di accensione | Ore max al giorno | Regioni principali |
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A | 1 DIC – 15 MAR | 6 | Sicilia, parte della Sardegna |
B | 1 DIC – 31 MAR | 8 | Calabria, Puglia meridionale, Sicilia costiera |
C | 15 NOV – 31 MAR | 10 | Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna |
D | 1 NOV – 15 APR | 12 | Lazio, Toscana, Liguria, Abruzzo, Umbria |
E | 15 OTT – 15 APR | 14 | Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche |
F | Nessuna limitazione | Nessuna limitazione | Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, zone alpine |
Il decreto stabilisce che la temperatura massima consentita negli ambienti riscaldati è di 19°C, con una tolleranza di 2 gradi in più. Questo limite serve a ridurre i consumi energetici e le emissioni, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’Unione Europea.
Orari e possibili deroghe
Gli impianti di riscaldamento possono essere utilizzati solo entro i limiti orari previsti per la propria zona climatica. Tuttavia, i Comuni possono concedere deroghe in caso di condizioni meteorologiche eccezionali:
- In presenza di freddo anomalo, può essere autorizzata l’accensione anticipata o il prolungamento dell’orario.
- In caso di temperature miti, può essere disposto un rinvio dell’accensione o un anticipo dello spegnimento.