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Nuova Cila, barriere architettoniche e cappotto termico: le novità sul Superbonus 110%

Nuova Cila, barriere architettoniche e cappotto termico: le novità sul Superbonus 110%

Con l'ultimo Decreto del Governo, arrivano una serie di misure che puntano a snellire e facilitare le procedure di accesso al superbonus edilizio

Con l'approvazione del Decreto Semplificazioni sono arrivate una serie di novità per quanto riguarda il Superbonus, l'agevolazione statale che permette di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti e per la messa in sicurezza dal rischio sismico  ottenendo uno sconto fiscale del 110%.

UFFICIALE LA NUOVA CILA

Con il Decreto Semplificazioni il Superbonus si snellisce e perde burocrazia: per procedere basterà solo la  Cila. Adesso, tutti gli interventi che rientrano nel superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, ma ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, potranno essere realizzati semplicemente con la comunicazione di inizio lavori asseverata.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

l’articolo 33 comma 1, lettere a) stabilisce che la detrazione al 110 per cento si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. 

CAPPOTTO TERMICO

Il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi. La norma introdotta chiarisce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus. 

 

OK ANCHE PER LA CASA ANTISISMICA

Chi compra una casa antisismica, demolita e ricostruita, può comunque beneficiare del Superbonus. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.494 del 20 luglio 2021. L’articolo 16, comma 1, del Decreto legge n.63 del 2013 prevede infatti una detrazione per chi acquista unità immobiliari da imprese che hanno realizzato interventi di ristrutturazione, proprio tramite demolizione e ricostruzione ed eventualmente anche con variazione volumetrica, che hanno permesso di ridurre il rischio sismico. Le imprese, però, devono provvedere a vendere l’immobile entro i 18 mesi successivi alla conclusione dei lavori.

TEMPI PIÙ COMODI PER LA PRIMA CASA

Inizialmente chi compra un immobile beneficiando delle agevolazioni fiscali per la cosiddetta prima casa è tenuto per legge a trasferire la propria residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione entro 18 mesi. Adesso, invece, quel tempo viene esteso. Gli acquirenti di abitazioni che vengono classificate come “prima casa”, infatti, possono beneficiare di un considerevole allungamento dei tempi entro cui trasferire obbligatoriamente la propria residenza: si passa infatti da 18 a 30 mesi

L’estensione dei tempi per il trasferimento di residenza nel caso di acquisto di una prima casa sottoposta ai lavori agevolati con il Superbonus 110% è comunque interessata dalle misure emergenziali che sono state introdotte a causa della pandemia. Secondo il già approvato Decreto Milleproroghe, infatti, tutte le scadenze riguardanti le agevolazioni prima casa sono a decorrere dal 31 dicembre 2021. E proprio con questa norma si dovrà coordinare anche l’estensione a 30 mesi per il trasferimento di residenza citata poco sopra. 

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