Martedì, 26 Novembre 2019

Acquisto di una casa già affittata: i consigli per evitare brutte sorprese

Comprare un immobile già in affitto si può ma bisogna tener conto della durata del contratto di locazione. Occhio poi al bonus casa.

Stai per comprare casa ma dentro c'è già un inquilino regolamento in affitto? è possibile e, anzi, potrebbe aggiungere valore all’investimento, dal momento che chi acquista – ammesso che non abbia intenzione di abitare egli stesso nella casa che va a comprare – si assicura insieme alle quattro mura anche una fonte di reddito, rappresentata dal canone versato regolarmente dall’inquilino, a patto che si tratti di un affittuario virtuoso.

Tuttavia, prima di concludere la trattativa sia acquirente che compratore devono considerare alcuni fattori per evitare di avere sgradite sorprese o, peggio, essere costretti a dispendiose battaglie legali. 

È possibile porre fine al contratto di locazione per trasferirsi nell’abitazione appena acquistata? La risposta è "sì" ma ma con delle restrizioni. Come chiarito da una recente sentenza della Cassazione, conta la durata del contratto d’affitto: se questa è di nove anni, l’inquilino potrà opporlo al compratore.  Il nuovo proprietario non sarà dunque legittimato a mandare via il locatario se la registrazione del contratto risulterà essere anteriore al rogito. 

Se il contratto di locazione supera i nove anni, l’inquilino potrà invece opporlo all’acquirente solo se trascritto nei registri immobiliari pubblici. Ciò significa che, in caso di mancata trascrizione, il contratto sarà opponibile per massimo nove anni dall’inizio della locazione. È possibile anche che nel contratto di locazione sia inserita a priori una clausola che preveda il rispetto del contratto di locazione fino al momento della sua scadenza.

L’acquirente, se da un lato è tenuto a rispettare la locazione, dall’altro subentra, dal giorno del suo acquisto, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso. Quindi può esigere i canoni non ancora versati alla data del rogito e quelli maturati dopo, non anche quelli anteriori. Così, ad esempio, se l’inquilino è moroso nei confronti del vecchio proprietario, il nuovo non potrà sfrattarlo se la morosità non riguarda il periodo successivo al passaggio di proprietà.

Da tenere presente anche la questione del cosiddetto "bonus casa": se l’inquilino non lascia libera la casa entro 18 mesi, può far perdere a chi acquista il diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa. Perché una casa risulti “abitazione principale”, infatti, occorre che chi acquista ne faccia la propria residenza entro 18 mesi dal rogito. Se in quei 18 mesi la residenza è invece in capo all’inquilino preesistente, il bonus prima casa per il nuovo proprietario rischia di decadere. 

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Affitti: entro il 2 dicembre l'acconto della cedolare secca

La scadenza del 2 dicembre si avvicina anche per la cedolare secca: la misura ridotta sarà riservata ai soli contribuenti Isa

Non solo Irpef, Ires e Irap. Il 2 Dicembre è una data cruciale anche per chi deve versare l'acconto della cosiddetta "cedolare secca" sugli affitti concordati. Lo ricorda Il Sole 24 Ore che però evidenzia come la riduzione degli acconti al 40% in questo caso riguardi solamente i soggetti Isa. Nessun cambiamento in vista, invece, per le persone fisiche, per le quali la percentuale dell’acconto sulla cedolare dovuto entro il 2 dicembre rimane al 60 per cento. A stabilirlo è stata l’Agenzia con la risoluzione 93/E/2019.

 

Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, ricorda sempre il quotidiano economico, le date di versamento sono le stesse di quelle previste per l’Irpef. Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 e fino al 2020 deve essere pari al 95% dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale).

Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.

Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché cade di sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta).

 

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Immobiliare: mutui e convenzioni notarili in calo nel II trimestre

Secondo l'Istat le convenzioni notarili nel II trimestre sono state oltre 200mila: in sofferenza soprattutto il centro e il nord. 

Convenzioni notarili di compravendita in calo nel II trimestre 2019. A comunicarlo è l’Istat che ha diffuso i dati del “Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile”.

Dal report dell'istituto di statistica emerge che sono state 216.483 le convenzioni notarili di compravendita: non considerando la componente stagionale, il dato risulta essere in calo dell’1,7% rispetto al trimestre precedente (-1,7% il settore abitativo e -1,4% l’economico). Il 94,5% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (204.512), il 5,2% quelle a uso economico (11.272) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (699).

Il comparto abitativo segna variazioni congiunturali negative in tutte le aree geografiche del Paese, seppure con intensità notevolmente diverse: soffre molto il centro (-3,7%), meno Nord-est e Nord-ovest -1,5%,mentre al sud la variazione è quasi nulla (-0,2%). Per il settore economico la flessione riguarda il Centro (-7,4%) e il Nord-est (-4,4%), mentre risultano in crescita le Isole (+5,7%) e il Sud (+3,5%); sostanzialmente stabile il Nord-ovest (+0,3%).

Confrontando i dati con lo stesso periodo dello scorso anno, le transazioni immobiliari risultano in aumento del 3,5%: bene sia il settore abitativo (+3,6%) che quello l’economico (+3,1%). L’incremento tendenziale interessa tutto il territorio nazionale per l’abitativo – Centro +4,5%, Nord-est +3,8%, Sud e Isole +3,3% e Nord-ovest +3,2% – e tutte le tipologie di comuni – piccoli centri +4,9% e città metropolitane +2,1%. L’economico registra variazioni tendenziali positive al Centro (+11,4%), nelle Isole (+10,7%), al Sud (+3,9%) e nel Nord-est (+0,7%), nelle città metropolitane (+4,8%) e nelle altre città (+1,9%); le variazioni sono negative nel Nord-ovest (-1,8%).

Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (106.490) diminuiscono del 5,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,4% su base annua. Tali convenzioni registrano un calo su tutto il territorio nazionale, sia su base congiunturale (Centro -8,8%, Isole -6,5, Sud -5,1%, Nord-ovest e Nord-est entrambe -4,9%) – sia su base annua (Sud -8,1%, Nord-ovest e Isole -6,7%, Centro -5,7% e Nord-est -5,4%). Rispetto alla tipologia dei comuni, la flessione riguarda sia le città metropolitane (-7,4%) che i piccoli centri (-5,6%).

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