Comprare casa conviene: rendimenti in aumento nel primo trimestre 2020

I dati arrivano dall'analisi di Idealista:  comprare un immobile per investimento garantisce una plusvalenza che varia dal 9,9% dei negozi al 6,7% delle abitazioni.

Comprare un immobile per investimento? A inizio 2020 conviene ancora. La sentenza arriva dalla consueta analisi dell’Ufficio Studi di idealista, che mette in relazione i prezzi di vendita e affitto delle diverse tipologie immobiliari per calcolare il loro rendimento lordo.

Dall'analisi, infatti, emerge che i rendimenti offerti dagli immobili nel primo trimestre di quest'anno risultano in crescita in tutti i segmenti, fatta eccezione per quello commerciale che resta invariato rispetto allo scorso anno. Comprare un immobile per investimento garantisce una plusvalenza che varia dal 9,9% dei negozi al 6,3% per i box passando per l’8,2% degli uffici e il 6,7% delle abitazioni.

"L’investimento nelle abitazioni diventa sempre più remunerativo toccando i massimi degli ultimi 5 anni - si legge nel report - i rendimenti medi delle abitazioni in affitto nelle città capoluogo italiane sono aumentati di 2,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2015 e di 0,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno". I rendimenti annui lordi più elevati si registrano a Biella con un tasso pari al 10%, seguita da Siracusa (8,9%) e Brindisi (8,4%). L’Aquila (3,7%) è la città dai ritorni meno allettanti per i proprietari seguita da Massa (4,1%).

Nonostante il dato invariato, il comparto commerciale offre comunque i benefici maggiori: tra le città con i tassi di rendimento più alto troviamo Treviso (16,7%) e Ferrara (15,1%) insieme a Torino (14,6%) e Milano (14,4%). I rendimenti meno allettanti nel retail spettano a Ragusa (7,9%) e Andria (7,5%). Per il comparto uffici l'incremento è del 0,5%: in questo caso le città con benefici migliori sono Vicenza (8,9%) seguita da Torino (8,7%) e Perugia (8,6%). Trento, Bari e Rimini (5,7%) offrono i ritorni minori per gli investitori.  

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Fase 2: dal 4 Maggio riaprono le agenzie immobiliari

Il via libera certificato nell'ultimo Dpcm: ok alla riapertura delle attività di vendita e affitto di abitazioni. Ripartono anche i cantieri dell’edilizia.

Su le saracinesche, dispositivi di protezione al seguito e si riparte. La notizia più attesa dal mondo del real estate è arrivata: da lunedì 4 maggio possono riaprire le agenzie immobiliari e le attività che hanno a che fare con vendita e affitto di abitazioni, uffici e altri tipi di immobili. Da questa data, quindi, agenti, dipendenti e collaboratori possono rientrare nelle agenzie riprendendo tutte le attività sospese, ovviamente applicando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Il Governo nell'ultimo Dpcm del 27 aprile ha inserito il codice Ateco 68 ("la mediazione immobiliare") fra le attività che potranno ricominciare ad aprire all'alba della cosiddetta "Fase 2". L’intermediazione immobiliare rientra infatti tra quelle a livello “basso” come classe di aggregazione sociale e rischio integrato allo svolgimento dell'attività. Insieme alle agenzie, dal 4 maggio possono ripartire i cantieri dell’edilizia privata, dal momento che l’allegato al decreto comprende anche il codice Ateco 41, “Costruzione di edifici”.

“Riteniamo che l’accoglimento da parte del Governo della proposta della Consulta di inserire le Agenzie Immobiliari tra le attività che riapriranno il 4 maggio – scrivono in una nota il Presidente di Anama Renato Maffey e Coordinatore della Consulta, il Presidente di Fimaa Santino Taverna e il Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini – sia significativa e strategica sia per la vitalità del settore immobiliare che rappresenta ad oggi il 22% del prodotto interno lordo italiano e sia per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini relativamente ad un bene di prima necessità qual è il bene casa. L'apertura delle agenzie avverrà con senso di responsabilità nel massimo rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie e di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nello svolgimento delle attività a tutela dalla salute pubblica”

Le agenzie, infatti, dovranno rispettare il protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo dal Presidente del Consiglio. Il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio che riguardano in primis la sanificazione dei locali, il rapporto col cliente e il divieto di assembramenti.

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Acquisto di un immobile adiacente: ok alle agevolazioni prima casa

Il chiarimento arriva direttamente dell'Agenzia delle Entrate: ma non vale in caso di demolizione dell'intero fabbricato.

Le agevolazioni prima casa restano invariate se si acquista un immobile adiacente a quello di proprietà? La risposta è sì, ma ovviamente con delle condizioni ben precise. A chiarirlo è la risposta n.113 del 21 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate che mette sotto la lente d'ingrandimento proprio l'ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare "facente parte del medesimo fabbricato nel quale è situata la prima casa".

Nel testo, infatti, è specificato che le agevolazioni prima casa possono essere riconosciute "unicamente nel caso in cui l'acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti" dalla nota II-bis, "a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9".

Attenzione, però. L'istituto specifica chiaramente che le agevolazioni prima casa non possono essere riconosciute nel caso di demolizione dell'intero fabbricato, "nel quale sono situate la propria prima casa di abitazione e l'ulteriore unità acquistata, ed edificare sull'area di risulta della demolizione un villino". Il motivo è semplice: l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione "non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione. Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente prima casa di abitazione o ad un accorpamento della preesistente prima casa".  

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