Prestito vitalizio ipotecario

Prestito vitalizio ipotecario
COS'È IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO?

È un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari (il “finanziatore”), a persone di età superiore a 60 anni compiuti (“soggetto finanziato”), garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese. Se la persona che richiede il prestito è coniugata, costituente l’unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni e l’immobile da ipotecare in garanzia del P.V.I. costituisce la residenza di entrambi i coniugi, i costituenti l’unione civile o i conviventi, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo, purché anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età.

Dunque il prestito vitalizio ipotecario è una sorta di finanziamento che consente, a chi ha compiuto 60 anni ed ha un immobile di proprietà, di ottenere una certa liquidità garantendola con un’ipoteca posta sull’immobile, senza bisogno di vendere la propria casa o di ricorrere alla nuda proprietà.

Il vitalizio ipotecario serve, quindi, ad ottenere un credito dalla banca in cambio di un finanziamento garantito dall’ipoteca sull’immobile e dura per tutta la vita del beneficiario, ossia dal momento della stipula del contratto fino al suo decesso.

La legge che ha introdotto questa nuova forma di prestito, entrato in vigore da marzo 2016, è il dm 226/2015.

Tuttavia, è necessario essere consapevoli della scelta fatta e degli eventuali rischi che si corrono; per questo il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un vademecum in collaborazione con 14 Associazioni dei Consumatori.

L’obiettivo è di orientare i cittadini verso una scelta consapevole in merito al prestito vitalizio ipotecario, illustrando in maniera semplice e sotto forma di domande le opportunità e i rischi che questo strumento finanziario offre.

SI PUÒ STABILIRE A PRIORI LA DURATA DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO?

No, perché dipende dalla durata della vita del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato al coniuge, al costituente l’unione civile o al convivente, si fa riferimento alla durata della vita del più longevo.

QUANDO IL FINANZIATORE PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO INTEGRALE IN UN’UNICA SOLUZIONE DEL FINANZIAMENTO?

Lo può fare alla morte del soggetto finanziato o se vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento (es. diritto di usufrutto o di abitazione) sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile. 

IL RIMBORSO INTEGRALE DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO COME AVVIENE?

Ci sono due possibilità di rimborso:

  • senza capitalizzazione: il soggetto finanziato rimborsa gradualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà essere restituito solo il capitale;
  • con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Il finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi su indicati. In caso di morte del soggetto finanziato, se il finanziamento è cointestato, il rimborso avverrà al momento della morte del più longevo
COSA SIGNIFICA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI?

Significa che sugli interessi si producono altri interessi (anatocismo).

COSA SUCCEDE ALLA MORTE DEL SOGGETTO FINANZIATO?

Entro 12 mesi dalla morte del soggetto finanziato i suoi eredi devono rimborsare integralmente il finanziamento o, d’accordo con il finanziatore, provvedere in proprio alla vendita della casa. Se entro altri 12 mesi la vendita non si sarà perfezionata, il prezzo si ridurrà ogni anno del 15%, fino a quando la casa non sia venduta.

IL RITARDATO RIMBORSO DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE PUÒ ESSERE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO?

Sì, se si è scelto il rimborso senza capitalizzazione, il finanziatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nel caso di ritardato pagamento (quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza) della rata di rimborso degli interessi e delle spese qualora tale ritardo si sia verificato almeno 7 volte, anche non consecutive.

DOVE VIENE ISCRITTA L’IPOTECA?

L’ipoteca viene iscritta nei pubblici registri immobiliari con atto ricevuto o autenticato dal notaio, che è un pubblico ufficiale imparziale.

 

tratto da http://biblus.acca.it/guida-notariato-prestito-vitalizio-ipotecario/

Ultima modifica ilGiovedì, 07 Febbraio 2019 15:29
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