Martedì, 27 Agosto 2019

Sicurezza in casa: i luoghi migliori per installare le telecamere

Le telecamere possono essere un grande deterrente per aumentare la sicurezza in casa. Ma dove conviene posizionarle?

Sempre più italiani si affidano alle telecamere per aumentare la sicurezza della propria abitazione e verificare eventuali intrusioni. Ma acquistarle e installare semplicemente non basta: posizionare le telecamere di sicurezza nelle aree sbagliate potrebbe essere poco efficace o totalmente inutile. È necessario invece posizionare le telecamere nel giusto posto per incrementare la sensazione di sicurezza e non sprecare soldi.

I POSTI MIGLIORI la porta d'ingresso, le eventuali porte secondarie e le finestre del primo piano sono le vie d'accesso più comuni per gli intrusi: secondo studi recenti più dell’80% dei ladri entra infatti in questo modo e, dunque, una buona parte delle intrusioni, in fin dei conti, può essere intercettato proprio attraverso il posizionamento delle videocamere in questi punti. L’ideale sarebbe posizionare la telecamera sopra il telaio della porta di ingresso, delle porte secondarie o delle finestre, rivolto verso il basso, in modo che copra l'area a pochi metri di fronte all'apertura. La tipologia di telecamera influenza il posizionamento

Il posizionamento, però, dipende anche dal tipo di fotocamera: una con una gamma di messa a fuoco di circa 45 - 75 gradi dovrebbe essere mirata su aree specifiche, come una porta di ingresso una finestra facilmente accessibile. La maggior parte delle telecamere oggi a disposizione sono tuttavia di tipo grandangolare, e possono dunque permetterci di vedere da 75 a 180 gradi senza ostruzioni.Rendere la telecamera di difficile accesso

COMPLICAZIONI Quando si sceglie di dotarsi un sistema di video sorveglianza, però, bisogna anche tener conto che ormai i ladri sono sempre più consapevoli che potrebbero trovarsi dinanzi una telecamera. Anzi, molti di loro non le temono e sanno già come staccarle per mettere a segno il colpo. 

Fondamentale, quindi, nascondere il più possibile le telecamere o almeno posizionarli in luoghi in cui non siano facili da raggiungere: una deve essere visibile, in maniera tale da fungere da deterrente e spaventare i ladri, mentre l’altra deve essere nascosta, per poter riprendere meglio i possibili intrusi.

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Vacanze finite: 5 consigli per evitare lo stress da rientro in ufficio

Per molti lavoratori il ritorno dalle vacanze estive può essere davvero traumatico: può portare stress, ansia e nervosismo.

L'estate sta finendo, e anche le ferie volgono al termine. Per molti lavoratori, però, il ritorno dalle vacanze estive può essere davvero traumatico. Nelle settimane lontane dall'ufficio, infatti, cambiano abitudini e stili di vita: i tempi sembrano allungarsi, si dorme di più, ci si rilassa, si passa molto tempo fuori casa. Il rientro alla routine quotidiana può portare ad un aumento dello stress, che si manifesta in mancanza di concentrazione, ansia e nervosismo, spossatezza e leggera depressione.

Come evitare tutto questo? Ovviamente ogni persona è diversa e reagisce in maniera differente al ritorno del lavoro. Ma si possono individuare una serie consigli o buone abitudini che aiutano a limitare lo stress e rimettersi in carreggiata.

1 - Concedersi del tempo all’aria aperta

In spiaggia o in montagna, durante le vacanze il corpo si è abituato alla luce del sole e la luce artificiale dell’ufficio o di casa può causare stress. Concedetevi molte pause all’aria aperta, saranno sufficienti quindici minuti ogni due ore per far abituare gradualmente il vostro organismo al cambiamento. Inoltre sono importanti le attività extra quotidiane per aiutare corpo e mente a rilassarsi e trovare nuovi svaghi. L’orticoltura e il giardinaggio, per esempio, sono ormai considerate vere e proprie attività terapeutiche. 

2 - Un’alimentazione sana

Lo zucchero è fondamentale per il cervello: ha bisogno di carboidrati semplici, come possono essere frutta, yogurt e latte, e di carboidrati complessi, come pasta, pane e cereali. Durante le vacanze le regole base di un’alimentazione corretta possono essere sfuggite di mano, settembre è il momento giusto per riprenderle e donare nuova energia al proprio corpo.

3 - Organizzare lo spazio, aumentare la produttività

Prima di tornare alla scrivania e iniziare a lavorare a 360° gradi, prendetevi del tempo per riorganizzare lo spazio. Un nuovo ambiente ordinato e pulito aumenta la produttività e l’efficienza.  

4 - Fare sport

Potrà sembrare assurdo ma durante le vacanze il corpo si è abituato a un’attività fisica diversa da quella del quotidiano. L’organismo si è infatti dimenticato delle otto ore in ufficio e potreste cogliere l’occasione per non fargli dimenticare anche quest’anno cosa significa fare sport: iniziate nuove attività come il jogging, lo yoga o il nuoto, aiuteranno il corpo a ritrovare energie e la mente troverà nuovo benessere. Se la giornata è già piena di impegni, approfittate del bel tempo per andare al lavoro in bici. 

5 - Programmare un altro viaggio

Le persone che programmano le vacanze sono più felici di quelle che non le programmano. Il solo pensare a un’altra vacanza, all’organizzazione di un weekend fuori porta o a qualsiasi attività che abbia come obiettivo il relax stimola il rilascio di dopamina, l’ormone dell’euforia che dona subito una sensazione di piacere. 

  • Pubblicato in Salute
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Cedolare secca per negozi, ok dell'Agenzia delle Entrate: non incide quota variabile da contratto

Con una nota sul "FiscoOggi.it"  l'ente pubblico ha chiarito la questione dopo l'interpello presentato da una contribuente. 

Cedolare secca anche nel caso di affitti commerciali il cui contratto prevede una quota di canone variabile. A chiarirlo in maniera definitiva è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 340 del 23 agosto 2019 in cui spiega che detta variabilità non deriva da una successiva richiesta di aggiornamento, ma è frutto dell’applicazione di clausole contrattuali liberamente concordate dalle parti, fin dalla stipula del contratto e ritenute eque per contemperare i diversi interessi dei contraenti.

La nota dell'Agenzia delle Entrate è arrivata dopo un interpello presentato da una contribuente e la spiegazione dell'ente pubblico è arrivata direttamente sul portale FiscoOggi.it

Il quesito "L’istante fa presente di voler acquistare un negozio, iscritto in catasto con categoria C/1 e superficie inferiore a 600 metri quadrati. L’immobile verrà locato a una società con un contratto di locazione per immobile commerciale della durata di 6+6 anni, con un canone costituito da due componenti

- una quota fissa annuale pari a 59mila euro
- una quota variabile pari a 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la sola parte che in ciascun anno supererà 1 milione di euro di ricavi.

La contribuente vuole assoggettare il contratto al regime della cedolare secca, esteso dal 1° gennaio 2019 anche alle locazioni commerciali a precise condizioni dall’articolo 1, comma 59 della legge n. 145/2018 (Bilancio 2019).
Poiché il comma 11 dell’articolo 3 del Dl n. 23/2011 (cedolare secca sugli affitti) prevede che durante il periodo corrispondente alla durata dell'opzione per la cedolare secca è sospesa "la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat", la contribuente vuole sapere se quanto previsto nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, possa essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca".

La risposta "I tecnici dell’Agenzia partono dall’aspetto innovativo riservato agli immobili ad uso commerciale apportato dalla legge di bilancio 2019 che, per i contratti stipulati nel 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari C/1, di superficie fino a 600 mq, consente di assoggettare il canone di locazione annuo stabilito dalle parti a un’imposta sostitutiva nella misura del 21%, anziché facendo concorrere il reddito fondiario alla formazione del reddito complessivo imponibile alla tassazione Irpef ordinaria.

Nel continuare la loro disamina nel merito della questione posta, i funzionari delle Entrate devono stabilire se la pattuizione contrattuale possa rientrare in quanto sancito dal comma 11 dell’articolo 3 del Dl n. 23/2011 che, in sostanza, sospende la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione. In particolare, occorre ricordare che la variazione accertata dall’Istat è prevista, per gli immobili non abitativi, dall’articolo 32 della legge n. 392/1978, disposizione che non incide sul principio della libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti.

Ma nel caso in esame è evidente la differenza tra l’aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, come previsto dall’articolo 32 della legge n. 392/1978 e la pattuizione contrattuale di una quota di canone variabile legata alla parte di ricavi che supera 1 milione di euro. Inoltre, sulla libertà di determinazione del canone di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione è intervenuta anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 5849/2015 che riconosce la libertà delle parti “… di determinare il contenuto del contratto che meglio riproduca il loro concreto assetto di interessi, dando spazio anche alla possibilità che il canone non sia uniformemente determinato per tutti gli anni di durata del rapporto potendo essere tali eventuali variazioni predeterminate causalmente giustificate dal contesto delle pattuizioni o comunque dalle circostanze del caso concreto prese in considerazione dalle parti stesse “.

Alla luce di quanto finora esposto, l’Agenzia delle entrate ritiene che la possibilità di determinare il canone di locazione rientra nella libertà accordata alle parti di determinare il contenuto del contratto e non comprende né una determinazione privatistica, né un aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, previsto dal citato comma 11 dell’art. 3. Pertanto, la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione del comma 11 e, come tale, non può precludere l’assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca".

 

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