Affitti: entro il 2 dicembre l'acconto della cedolare secca

La scadenza del 2 dicembre si avvicina anche per la cedolare secca: la misura ridotta sarà riservata ai soli contribuenti Isa

Non solo Irpef, Ires e Irap. Il 2 Dicembre è una data cruciale anche per chi deve versare l'acconto della cosiddetta "cedolare secca" sugli affitti concordati. Lo ricorda Il Sole 24 Ore che però evidenzia come la riduzione degli acconti al 40% in questo caso riguardi solamente i soggetti Isa. Nessun cambiamento in vista, invece, per le persone fisiche, per le quali la percentuale dell’acconto sulla cedolare dovuto entro il 2 dicembre rimane al 60 per cento. A stabilirlo è stata l’Agenzia con la risoluzione 93/E/2019.

 

Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, ricorda sempre il quotidiano economico, le date di versamento sono le stesse di quelle previste per l’Irpef. Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 e fino al 2020 deve essere pari al 95% dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale).

Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.

Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché cade di sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta).

 

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Comprare casa: ecco le tasse da pagare

Quando si compra casa ci sono una serie di oneri per l'acquirente che si differenziano a seconda della tipologia di venditore.

L'acquisto della casa porta sempre con sé una lunga trafila burocratica e, purtroppo, anche una serie di oneri per l'acquirente che molto spesso si fanno particolarmente consistenti. Un peso che si fa leggermente inferiore per chi può usufruire delle agevolazioni previste quando si tratta di prima casa.

Ma quali tasse si pagano quando si compra una casa che non è la prima? A fare un riepilogo completo delle imposte dovute durante l'acquisto di un immobile successivo al “primo” è il portale laleggepertutti.it. La compravendita si divide in due fasi ben distinte: la firma del compromesso (o contratto preliminare, che non trasferisce la proprietà ma è solo un impegno irrevocabile) e la firma del rogito notarile (o contratto definitivo, il vero e proprio atto di compravendita). Entrambe le operazioni, però, vanno registrate e quindi l’acquirente deve pagare le imposte per ben due volte.

COMPROMESSO Bisogna versare allo Stato l’imposta di registro fissa di 200 euro (a prescindere dal valore della casa e dal prezzo della compravendita) e l'imposta di bollo: 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 10 righe (Se invece il compromesso è fatto con atto notarile o con scrittura privata autenticata dal notaio, l’imposta di bollo è di 155 euro).

Infine bisogna pagare l’imposta di registro proporzionale che varia a seconda del soggetto da cui si compra. Se si acquista da privato l’imposta di registro proporzionale di 0,5% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e del 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita. In caso di acquisto da costruttore o partita via il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto (va fatturato con addebito dell’Iva con imposta di registro di 200 euro) di caparra confirmatoria (imposta di registro proporzionale apri al 0,50%).

ROGITO Anche quando si passa al contratto definitivo bisogna fare una distinzione. Se si acquista da un'impresa, quindi il classico caso del costruttore, l'acquirente dovrà pagare l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l’imposta catastale fissa di 50 euro. 

Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare: l’imposta di registro proporzionale del 9%; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l’imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro.

 

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Tasi addio: nel 2020 arriverà una nuova Imu

Con la manovra il Governo ha deciso di accorpare le due tasse. Più poteri ai Comuni che potranno aumentare le aliquote.

La manovra 2020 segnerà un cambiamento importante per quanto riguarda le tasse sulla casa. Nel pacchetto pensato da Palazzo Chigi, infatti, è previsto l'accorpamento di Imu (imposta municipale propria) e Tasi (tributo per i servizi indivisibili). L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, aumentando rispetto al 7,6 per mille attuale. A fare chiarezza su cosa succederà con la fusione delle due imposte ci pensa Il Sole 24 Ore.

La riforma dovrebbe riguardare l’intero sistema di riscossione, con un maggiore coinvolgimento in questo senso dei Comuni. I sindaci, infatti, giocheranno un ruolo di primo piano poiché la Legge di Bilancio lascia agli amministratori comunali la facoltà di modificare l'aliquota: i primi cittadini potranno portare fino al 10,6 per mille (valore massimo) o azzerarla del tutto. In attesa delle decisioni dei sindaci, la prima rata Imu del 2020, con scadenza fissata a giugno, sarà pari al 50% di quanto versato nel 2019.

In sostanza - si legge sulle pagine del quotidiano economico -  "il Ddl di Bilancio 2020 prevede che la Tasi scompaia e rimanga l’Imu. Ma mentre la prima è una tassa, quindi come tale legata al tipo di servizi comunali che deve andare a coprire e necessita di una delibera che lo specifici, l’altra (vecchia o nuova che sia), essendo un’imposta serve a coprire in generale i fabbisogni municipali senza dover fornire giustificazioni". 

"Attualmente l’Imu massima è al 10,6 per mille (e ad essa sono allineati moltissimi Comuni), mentre la Tasi (che non è stata istituita ovunque) ha come aliquota massima l’8 per mille. Il che significa che la somma delle due aliquote, che hanno la stessa base imponibile (il «valore catastale» dell’immobile con dei moltiplicatori), arriva al’11,4 per mille, cioè esattamente l’aliquota massima della nuova Imu".

"Non è quindi possibile prevedere con certezza cosa succederà nel 2020 - conclude Il Sole 24 Ore - ma le tentazioni si moltiplicheranno per i Comuni, sia per quelli in buono stato economico sia per quelli in crisi che troveranno certo più semplice un innalzamento generale senza ricorrere all’istituzione della Tasi con relativa indicazione di specifici servizi". 

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