Moratoria mutui: regole e consigli per la sospensione delle rate

Dalle tempistiche alla documentazione fino ai requisiti: ancora tanta confusione sulle norme per chiedere la moratoria del mutuo prima casa. 

La misura probabilmente più attesa del decreto Cura Italia, varato il 16 marzo scorso, era quella della moratoria dei mutui: in pratica la possibilità di sospendere le rate del mutuo per 18 mesi, allargando la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà dopo l'esplosione della crisi legata al Coronavirus.

Il quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha provato a fare ordine tra le varie misure dando risposta ai (tanti) interrogativi emersi negli ultimi giorni grazie anche alle precisazioni arrivate da Consap.

TEMPISTICHE La procedura non è rapidissima. Dopo l’invio della domanda vengono dati fino a 10 giorni al massimo per completare l’invio della documentazione; massimo 15 solari per l’istruttoria di Consap; infine le banche hanno 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ma ci mettono in media 30 o 45 giorni (se il mutuo è cartolarizzato) per attivare in concreto la sospensione dell’addebito. 

MANCATI PAGAMENTI Nella moratoria sono accettati i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima la data di invio della domanda: potranno essere inclusi gli eventuali omessi pagamenti delle rate di gennaio, febbraio e marzo 2020. Sono esclusi, invece, i mutuatari che al momento della presentazione della domanda rilevano ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.

RICHIESTE DI SOSPENSIONE Consap fa sapere che, fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi di moratoria, a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi

DOCUMENTAZIONE  Per certificare la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione di orario serve in alternativa:
 copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
 copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
 copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del Dpr 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

BANCHE ADERENTI Non tutte le banche sono pronte per accedere alla moratoria. Per l’adesione al Fondo, è necessario che la banca venga autorizzata alla piattaforma informatica e la richiesta va effettuata inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all’interno dell’applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all’iter delle pratiche inserite. Le domande vanno caricate su fondosospensionemutui.consap.it immettendo le credenziali ottenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE Per evitare spostamenti in questo periodo di emergenza è consentito inviare alla banca il modulo online e lo stesso operatore bancario, che potrebbe trovarsi a lavorare da remoto, per non stampare e scansionare il modulo può trasmetterlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2, avendo peraltro cura di inserire i relativi dati nel campo note dell’applicativo. Va comunque allegata la certificazione del datore del lavoro o l'autodichiarazione sul fatturato.

LA DURATA Bisogna avere le idee chiare sulla durata richiesta della moratoria, possibile fino a un massimo di 18 mesi per chi è stato sospeso dall’attività lavorativa. Consap avverte: se in caso di incertezza sulla richiesta della durata della vengono flaggati i quadratini del periodo di sospensione (6, 12 o 18 mesi), ciò comporta il rigetto della domanda. È probabilmente meglio flaggare l’opzione minore e semmai prorogare o rinnovare la richiesta.

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Sconti, accordi e niente sfratti: le regole per gli affitti durante il Coronavirus

Per i negozianti costretti a chiudere c'è un credito d'imposta del 60%. Per gli inquilini sgomberi vietati fino a giugno.

L'emergenza coronavirus ha mandato in crisi settori dell'economia e messo in difficoltà molti affittuari. Per questo il Governo è corso in aiuto con una serie di misure riassunte nell'ormai famoso Decreto "Cura Italia".

PER I NEGOZI Ovviamente non si tratta di una sospensione dei pagamenti, ma di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive del lockdown.  

La norma è contenuta all’articolo 65 del Cura Italia: potranno usufruire dell’agevolazione gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per tutto il mese di marzo 2020. Il bonus locazioni non spetta, però alle attività ritenute essenziali e che, in questi giorni, sono regolarmente aperte. Quindi farmacie, supermercati e alimentari in genere.

PER LE CASE Un aiuto arriva anche per gli inquilini delle case. Il Decreto, infatti, ammette la possibilità di ridurre il canone in caso di difficoltà di pagamento a prescindere dalla tipologia di locazione. L'accordo, quindi, è possibile sia nel caso di locazione di immobili per uso abitativo che nel caso di locazione di immobili commerciali. Non ci sono differenze in riferimento alla durata del contratto, né relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca. Non sono dovute spese di registrazione e l'atto è esente dal bollo, come espressamente previto dall'art. 10 del dl 133/2014

NO SFRATTI Nel Cura Italia c'è anche una norme che sospende gli sfratti per aiutare tutti quei soggetti che a causa dell'emergenza sono impossibilitati a pagare l'affitto. Questo, però, non comporterà la cancellazione della morosità: si tratta più che altro di una sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto che varrà fino al 30 giugno 2020. Non si potrà imporre dunque lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

 

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