Bonus acqua, la platea si allarga: risparmi fino al 30% sulla bolletta

Bonus acqua, la platea si allarga: risparmi fino al 30% sulla bolletta

L'agevolazione esiste dal 2012 ma col nuovo decreto potrà beneficiarne anche chi è titolare di reddito o pensione di cittadinanza.

Bonus idrico sempre più "generoso". Le novità introdotte dal decreto fiscale, che ha recepito le indicazioni dell’ARERA, allargano infatti la platea dei beneficiari: in breve, potrà beneficiarne anche chi è già titolare di reddito o pensione di cittadinanza con la riduzione che si allarga fino a coprire i costi per i servizi di fognatura e depurazione.

Il Bonus idrico è un’agevolazione fiscale che ha esordito nel 2019 e che prevede agevolazioni e sconti sulle bollette idriche per le famiglie in situazioni di disagio: permette di risparmiare quasi un terzo sul totale della spesa della bolletta dell’acqua. A differenza di luce e gas, l’agevolazione sulla bolletta dell’acqua non è uguale per tutti gli utenti. L’importo effettivo si può verificare direttamente sul sito del proprio gestore dove comparirà la tariffa scontata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Ma c'è una grande differenza rispetto ad altre agevolazioni, come per esempio il bonus per luce e gas: mentre quest'ultimi sono gestiti a livello nazionale, il bonus idrico è di competenza delle singole Regioni. Lo sconto previsto dal bonus idrico si aggira intorno al 20-30% del totale della bolletta dell’acqua per le famiglia bisognose. Occorre fare quindi attenzione alle disposizioni (scadenze e eventuali ulteriori requisiti) dei singoli enti.

Chi può accedere al bonus? Esistono parametri ben precisi: un Isee non superiore agli 8.265 euro, che sale fino a 20 mila euro in caso di famiglia con almeno quattro figli a carico. Se si percepisce già il reddito di cittadinanza, a partire dal 1° febbraio è possibile fare domanda al proprio Comune di residenza per essere aggiunti alla lista dei beneficiari, sapendo che si avrà diritto allo sconto anche se la soglia Isee è superiore rispetto al valore appena indicato.

Ultima modifica ilMercoledì, 12 Febbraio 2020 15:56
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